Si ricordano delle brevi regole riguardanti l’emissione delle fatture:
FATTURE IMMEDIATE: La fattura immediata deve essere emessa ed inviata al SDI entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.
FATTURE DIFFERITE: La fattura differita può riportare come data della fattura, in alternativa alla data dell’ultima operazione (corrispondente a quella dell’ultimo ddt), l’ultimo giorno del mese. Deve essere inviata al SDI entro il giorno 15 del mese successivo.
SCARTO DELLE FATTURE: In caso di scarto da parte del SDI delle fatture elettroniche inviate, si deve procedere ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla notifica di scarto.
Sono esclusi dalla fatturazione elettronica:
- I contribuenti in regime forfettario/minimi
- Le ASD con fatturato inferiore ad €. 65.000,00
- Gli agricoltori in regime speciale
- I medici, farmacisti e operatori sanitari per le sole operazioni oggetto di trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria
- Tutte le imprese per le operazioni di cessioni di beni e servizi rese nei confronti dei non residenti.
REGIME SANZIONATORIO:
- In caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione / registrazione di operazioni imponibili è prevista una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato / registrato (la sanzione non può essere inferiore a € 500); la medesima sanzione è applicabile al soggetto che indica, nella documentazione / registri, una imposta inferiore a quella dovuta.
- In presenza di operazioni non imponibili, esenti, non soggette, soggette a reverse charge la sanzione è ricompresa dal 5% al 10% del corrispettivo.
- Nel caso in cui la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA la sanzione è prevista in misura fissa (da € 250 a € 2.000). L’IVA viene liquidata con riferimento con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione (data fattura) e non in base a quella di trasmissione al SDI.
Per qualsiasi chiarimento i professionisti dello studio sono a disposizione.
Tel. 071/7231515
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