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SETTORE EDILE: PATENTE A PUNTI CANTIERI – obbligo dal 01/11/2024

A partire dal 1° NOVEMBRE 2024 è obbligatoria la patente a punti per chi lavora nei cantieri edili (ditte individuali e società); sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro  subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
  3. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  4. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validita’ (DURC);
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di lavorare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Quando si perdono i punti della patente edilizia?

Quando viene rilasciata, la patente ha 30 punti ma subisce decurtazioni nei seguenti casi:

  • violazioni previste dall’Allegato 1 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (dlgs 81/2008), ad esempio assenza del dvr, o mancato utilizzo DPI – 10 crediti;
  • violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI del TU (es.: rischio caduta da altezze superiori a due metri, esposizione a sostanze chimiche, determinate tipologie di lavori molto rischiosi) –7 crediti;
  • impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (articolo 3, comma 3, dl 12/2012) – 5 crediti;
  • riconoscimento della responsabilità datoriale:
    • – 10 crediti per infortunio o inabilità temporanea assoluta e astensione dal lavoro per più di 40 giorni;
    • – 15 crediti per inabilità (permanente, assoluta o parziale)
    • – 20 crediti in caso di decesso di un lavoratore.

I crediti vengono scalati una volta emanati i provvedimenti definitivi nei confronti del datore di lavoro (a quel punto l’Ispettorato comunica la decisione e i punti vengono scalati entro 30 giorni.

Quando è sospesa la patente in cantiere?

Se la patente scende sotto i 15 crediti, non è possibile lavorare nei cantieri. Quindi, un grave incidente sul lavoro, vista la decurtazione di punteggio prevista, può escludere un’impresa dagli appalti per diversi anni (fatta salva comunque la possibilità portare a termine il cantiere aperto nel momento in cui si verifica l’incidente).

Attenzione: nei casi di morte o inabilità permanente l’Ispettorato può scattare in via cautelativa la sospensione della patente fino a un massimo di 12 mesi.

Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:

  • una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto;
  • esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

Come si incrementano i crediti?

  • Per recuperare i crediti è possibile frequentare corsi specifici (ognuno dei quali vale 5 crediti)
  • La patente è comunque incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti.

Infine, come già anticipato dalle bozze circolanti, il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 dispone anche la creazione di una “Lista di conformità INL” che premia i datori di lavoro virtuosi in caso non emergano violazioni o irregolarità. Questi non saranno sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.