START UP INNOVATIVE: SINTESI DI TUTTE LE OPPORTUNITA’
ottobre 23, 2018CHE COS’É IL PUNTO DI PAREGGIO O IL BREAK-EVEN POINT?
gennaio 24, 2019
Nella “Legge di bilancio 2019”, c.d. Finanziaria 2019 in vigore dal 01/01/2019, è confermata la modifica della disciplina relativa al credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa.
Il credito di imposta spetta a condizione che:
- le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.
In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:
- è ridotto da € 20 milioni a € 10 milioni l’importo massimo annuo del credito spettante a favore di ciascun beneficiario;
- sono modificate / integrate le tipologie di spesa. In particolare:
- è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
- sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell’attività di ricerca e sviluppo;
- il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.
(*)
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Spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 per i medesimi investimenti) al netto della parte che ha usufruito del 50%. |
(**) |
In sede di approvazione è disposto che tale previsione non è applicabile se l’inclusione del costo dei beni tra le spese ammissibili comporta una riduzione dell’eccedenza agevolabile. |
Inoltre, già a decorrere dal 2018:
- non è più richiesta l’allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in merito all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale:
- la certificazione in esame è rilasciata da un revisore legale dei conti / società di revisione legale dei conti;
- le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermo restando il limite massimo di € 10 milioni;
- è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti / sottoprogetti in corso di realizzazione. Va evidenziato che in caso di attività di ricerca e sviluppo:
- organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione va predisposta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto / sottoprogetto;
- commissionate a soggetti terzi, la relazione va redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo;
- l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, è subordinato all’avvenuto adempimento dell’obbligo di certificazione.
Lo Studio, tramite il suo personale specializzato, nell’ultimo triennio ha assistito numerose aziende nell’iter procedurale per cogliere questa importante agevolazione fiscale.
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