Con circolare del 08 aprile 2021 il MISE ha modificato la misura per l’autoimprenditorialità denominata NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO introducendo:
1) Oltre al finanziamento a tasso zero anche un contributo a fondo perduto
2) L’estensione di questa agevolazione anche alle imprese costituite da non oltre 5 anni
I BENEFICIARI possono essere società giovanili o femminili (anche cooperative) dell’intero territorio nazionale costituite da non più di 60 mesi o da costituire. In particolare:
a) costituite o da costituire in forma societaria, ivi incluse le società cooperative
b) la cui compagine societaria e’ composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne
c) di micro e piccola dimensione (con non più di 50 dipendenti)
Il possesso di questi requisiti deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data. Nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che intendano costituire una nuova società il possesso di questi requisiti deve essere dimostrato entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di concessione della agevolazione.
Sono AMMISSIBILI le INIZIATIVE, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei seguenti settori:
I programmi di investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000; nell’ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento. Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l’importo delle spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000. I programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Sono ammissibili alle AGEVOLAZIONI le spese necessarie alle finalità del programma di investimento sostenute dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche per una società da costituire. In particolare queste spese possono riguardare:
Le agevolazioni assumono la forma di FINANZIAMENTO AGEVOLATO, a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile. Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d’uso.
Per le imprese costituite da non più di 60 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie destinate al contributo a fondo perduto, le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.
Le agevolazioni di cui al Decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione richiamata al punto 8.5, possono essere presentate al Soggetto gestore a partire dal giorno 19 maggio 2021; l’eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello.
Per informazioni inviare una mail a info@studiocarbonetti.com